(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 84 del 16 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Le acque minerali e termali che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, cosi' come classificate dall'art. 2, secondo comma, lett. e) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e che vengono captate nel territorio della regione dell'Umbria, fanno parte del patrimonio indispensabile della stessa. La presente legge ne disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione che dovranno essere volte alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse idrominerali.