(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 84 del 16 novembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
  1.  Le  acque  minerali  e termali che hanno origine da una falda o
giacimento sotterraneo, cosi' come classificate dall'art. 2,  secondo
comma,  lett.  e)  del  regio  decreto  29 luglio 1927, n. 1443 e che
vengono captate nel territorio della regione dell'Umbria, fanno parte
del patrimonio indispensabile della stessa.
 
   La  presente  legge ne disciplina la ricerca, la coltivazione e la
utilizzazione  che  dovranno  essere  volte  alla  tutela   ed   alla
valorizzazione delle risorse idrominerali.